È stata introdotta “la valutazione dell’efficacia della formazione, con lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie”.

Tale valutazione dovrà essere svolta:
- dal datore di lavoro (e non dal soggetto formatore);
- a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso;
- durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
La verifica post-corso dovrà constatare l’applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite, comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, ecc.
Per effettuare questa verifica post-corso, il Datore di Lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità: analisi infortunistica aziendale (con procedura pre-post misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”), questionari da somministrare al personale, check-list di valutazione attraverso l’osservazione dei comportamenti dei lavoratori durante l’attività.
Tralasciando la notevole difficoltà applicativa, non è chiaro:
- da quando entra in vigore questa verifica post-corso (da subito o tra 12 mesi?)
- per quali corsi è necessario effettuarla (per tutti – comprese attrezzature, preposti, spazi confinati – o solo per la formazione specifica dei lavoratori?)
Data la complessità della materia vi terremo aggiornati mano a mano che i vari punti verranno (si spera…) chiariti.



