- Mancanza POS in cantiere
- mancanza del DVR e del RSPP,
- mancanza del Piano di emergenza
- Mancanza di protezioni verso il vuoto
Sono solo alcune delle violazioni considerate “gravi” e che possono portare a una sanzione salata e alla sospensione immediata dell’attività.
L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, intitolato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” va a definire le modalità di accertamento e di adozione del provvedimento di SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA.
Tale provvedimento può essere adottato:
- In presenza di lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva instaurazione di rapporto di lavoro (in “nero”);
- per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I.
Le principali novità sono:
- L’Ispettorato del Lavoro può ora effettuare attività di vigilanza al pari dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (SPISAL)
- Obbligatorietà del provvedimento di sospensione da parte dell’organo ispettivo alla prima violazione (precedentemente la sospensione poteva essere adottata a discrezione dell’organo di accertamento e diveniva automatica alla seconda infrazione rilevata).
- Inserimento di ulteriori violazioni che portano alla sospensione dell’attività (Allegato I) con aumento della sanzione aggiuntiva.
- La sanzione amministrativa viene raddoppiata nel caso in cui un’azienda sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti.
Nella tabella di seguito sono riportate:
- FATTISPECIE: le violazioni considerate gravi;
- IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA: è l’importo della multa che andrà pagata in aggiunta alla regolarizzazione della violazione;
- NOTE: spiegazione nel dettaglio delle circostanze che portano alla sospensione.
| Fattispecie 1 | Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi | Importo somma aggiuntiva | € 2.500 |
| Il provvedimento di sospensione viene adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, il Datore di Lavoro avrà tempo fino alle 12:00 del giorno successivo per esibirlo alle autorità. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento, sarà possibile procedere all’annullamento della sospensione. | |||
| Fattispecie 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione | Importo somma aggiuntiva | € 2.500 |
| Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui sia constatata la mancata redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione. | |||
| Fattispecie 3 | Mancata formazione ed addestramento | Importo somma aggiuntiva | € 300 per ciascun lavoratore interessato |
| Il provvedimento di sospensione viene adottato solo quando è previsto, oltre alla formazione, anche l’obbligo di addestramento. Tali circostanze ricorrono nei casi di utilizzo di attrezzature e macchinari, uso DPI terza categoria e protezione udito, lavori in quota su funi, montaggio ponteggi e movimentazione manuale dei carichi. | |||
| Fattispecie 4 | Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione, non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. | |||
| Fattispecie 5 | Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) | Importo somma aggiuntiva | € 2.500 |
| La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (ove previsto). L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria. | |||
| Fattispecie 6 | Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto | Importo somma aggiuntiva | € 300 per ciascun lavoratore interessato |
| La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati. | |||
Fattispecie 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. | |||
| Fattispecie 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno. | |||
| Fattispecie 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. | |||
| Fattispecie 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi. | |||
| Fattispecie 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento. | |||
| Fattispecie 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica. | |||
| Fattispecie 12 bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | Importo somma aggiuntiva | € 3.000 |
| Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto. | |||
Ricordiamo che:
- Nel momento in cui vengono accertate delle gravi violazioni individuate in Allegato I è automatica la sospensione dell’attività;
- La sanzione amministrativa viene raddoppiata nel caso in cui un’azienda sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti;
- La sospensione, nel caso di omessa formazione o di omessa fornitura dei DPI Anticaduta (punti 3 e 6), riguarda solo l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalla violazione (il Datore di Lavoro non può usufruire di tali lavoratori fino alla revoca del provvedimento, ma deve comunque corrispondere tutti i trattamenti contributivi e retributivi).
REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE
Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:
- a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (in caso di ulteriori misure imposte dall’ente di controllo);
- c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari
- e) nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.




