Telefono

(+39) 049 5996706

Email

info@studioingspoladori.it

SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ A SEGUITO DI GRAVI VIOLAZIONI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA

  • Mancanza POS in cantiere
  • mancanza del DVR e del RSPP,
  • mancanza del Piano di emergenza
  • Mancanza di protezioni verso il vuoto

Sono solo alcune delle violazioni considerate “gravi” e che possono portare a una sanzione salata e alla sospensione immediata dell’attività.

L’articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, intitolato “Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” va a definire le modalità di accertamento e di adozione del provvedimento di SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA.

Tale provvedimento può essere adottato:

  • In presenza di lavoratori presenti sul luogo di lavoro occupato senza preventiva instaurazione di rapporto di lavoro (in “nero”);
  • per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell’Allegato I.

Le principali novità sono:

  • L’Ispettorato del Lavoro può ora effettuare attività di vigilanza al pari dell’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio (SPISAL)
  • Obbligatorietà del provvedimento di sospensione da parte dell’organo ispettivo alla prima violazione (precedentemente la sospensione poteva essere adottata a discrezione dell’organo di accertamento e diveniva automatica alla seconda infrazione rilevata).
  • Inserimento di ulteriori violazioni che portano alla sospensione dell’attività (Allegato I) con aumento della sanzione aggiuntiva.
  • La sanzione amministrativa viene raddoppiata nel caso in cui un’azienda sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti.

Nella tabella di seguito sono riportate:

  •    FATTISPECIE: le violazioni considerate gravi;
  •    IMPORTO SOMMA AGGIUNTIVA: è l’importo della multa che andrà pagata in aggiunta alla regolarizzazione della violazione;
  •     NOTE: spiegazione nel dettaglio delle circostanze che portano alla sospensione.
Fattispecie 1 Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei RischiImporto somma aggiuntiva€ 2.500
Il provvedimento di sospensione viene adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, il Datore di Lavoro avrà tempo fino alle 12:00 del giorno successivo per esibirlo alle autorità. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all’emissione del provvedimento, sarà possibile procedere all’annullamento della sospensione.
Fattispecie 2Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed EvacuazioneImporto somma aggiuntiva€ 2.500
Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui sia constatata la mancata redazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione.
Fattispecie 3Mancata formazione ed addestramentoImporto somma aggiuntiva 300 per ciascun lavoratore interessato
Il provvedimento di sospensione viene adottato solo quando è previsto, oltre alla formazione, anche l’obbligo di addestramento. Tali circostanze ricorrono nei casi di utilizzo di attrezzature e macchinari, uso DPI terza categoria e protezione udito, lavori in quota su funi, montaggio ponteggi e movimentazione manuale dei carichi.
Fattispecie 4Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabileImporto somma aggiuntiva€ 3.000
Il provvedimento di sospensione viene adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione, non abbia altresì nominato il RSPP o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Fattispecie 5Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)Importo somma aggiuntiva€ 2.500
La sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato il POS (ove previsto). L’elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all’impresa affidataria.
Fattispecie 6Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’altoImporto somma aggiuntiva€ 300 per ciascun lavoratore interessato
La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l’acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall’alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

Fattispecie 7
Mancanza di protezioni verso il vuotoImporto somma aggiuntiva€ 3.000
La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.
Fattispecie 8Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terrenoImporto somma aggiuntiva€ 3.000
La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.
Fattispecie 9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiImporto somma aggiuntiva€ 3.000
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Fattispecie 10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischiImporto somma aggiuntiva 3.000
Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell’Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.
Fattispecie 11Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)Importo somma aggiuntiva€ 3.000
Ai fini dell’adozione del provvedimento, rileva l’assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.
Fattispecie 12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controlloImporto somma aggiuntiva€ 3.000
Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.
Fattispecie 12 bisMancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amiantoImporto somma aggiuntiva€ 3.000
Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto.

Ricordiamo che:

  • Nel momento in cui vengono accertate delle gravi violazioni individuate in Allegato I è automatica la sospensione dell’attività;
  • La sanzione amministrativa viene raddoppiata nel caso in cui un’azienda sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione nei 5 anni precedenti;
  • La sospensione, nel caso di omessa formazione o di omessa fornitura dei DPI Anticaduta (punti 3 e 6), riguarda solo l’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalla violazione (il Datore di Lavoro non può usufruire di tali lavoratori fino alla revoca del provvedimento, ma deve comunque corrispondere tutti i trattamenti contributivi e retributivi).

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE

Per la revoca del provvedimento di sospensione è necessario:

  • a)         la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
  • b)         l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (in caso di ulteriori misure imposte dall’ente di controllo);
  • c)         la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
  • d)         nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 € qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 € qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari
  • e)         nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Ultimi Articoli

Categorie