Telefono

(+39) 049 5996706

Email

info@studioingspoladori.it

RISCHIO CALORE E ORDINANZA DELLA REGIONE VENETO PER LIMITARE IL RISCHIO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

La Regione Veneto ha emanato un’ordinanza che:

  • vieta lo svolgimento dell’attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole
  • dalle ore 12.30 alle ore16.00
  • dal 3 Luglio al 31 Agosto
  • nei settori agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all’aperto, nelle cave

Leggendola con attenzione, si fa notare che per i lavori all’aperto con esposizione prolungata al sole è stato stabilito il DIVIETO “qualora – nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione da parte del Datore di lavoro come previste dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore”.

Per tutti gli altri lavori all’aperto (senza esposizione prolungata al sole) e per i lavori al chiuso non climatizzati non si parla di divieto, bensì di RACCOMANDAZIONI.

Quindi il Datore di Lavoro che abbia necessità di lavorare nelle ore per le quali è previsto il divieto dovrà dimostrare, che siano applicate idonee misure organizzative ed operative – come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” – che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi.

Quali sono le specifiche misure di prevenzione previste dalle linee di indirizzo che il Datore di Lavoro DEVE attuare per ridurre al minimo il rischio per i lavoratori?

Le raccomandazioni sono contenute nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” e sono in allegato alla presente informativa (vedi ALLEGATO 1).

Cosa comporta la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza?

Comporta le conseguenze sanzionatorie previste per legge, art. 650 codice penale, se il fatto non costituisce più grave reato: ammenda da 206 € o arresto fino a 3 mesi.

Questo non esclude che possano essere anche applicate sanzioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Documentazione da avere in cantiere: la scheda integrativa al POS

Nel caso di lavorazioni nei cantieri edili (Titolo IV del D.Lgs. 81/08) il rischio di esposizione a stress termico dovrà essere trattato all’interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per le attività interferenti e del Piano Operativo di Sicurezza (POS) per le lavorazioni proprie della ditta esecutrice.

Le imprese sono quindi tenute ad integrare i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza) prendendo a riferimento almeno le linee di indirizzo (che propongono una “Scheda integrazione POS”) e devono definire le misure gestionali che intendono attuare nel cantiere specifico.

Inoltre è bene che l’informazione e la formazione specifica fornita ai lavoratori, ai preposti e agli addetti alle emergenze primo soccorso sia registrata.

Posso decidere di modificare l’orario dei lavoratori, ad esempio portandolo dalle 6.00 alle 14.00 oppure nel tardo pomeriggio?

Certo, è proprio uno degli scopi della raccomandazione principale: limitare o evitare il lavoro nelle ore più calde della giornata.

Si tenga presente però che, soprattutto nei cantieri edili, non sempre è possibile variare l’orario di lavoro privilegiando le ore più fresche, come ad esempio di mattina presto: pensiamo ad esempio ai regolamenti comunali o condominiali che impongono limitazioni in tal senso. Le linee guida a tal proposito informano che la modifica di orario lavorativo è possibile “previa richiesta di autorizzazione in deroga alle emissioni di rumore da presentare al Comune in cui si svolgono i lavori, per orari compresi tra le 21.00 e le 07.00 (o diverso intervallo di orario) consultando i regolamenti del comune ove il cantiere è ubicato”.

Ultimi Articoli

Categorie