Avere a bordo del proprio mezzo aziendale un estintore ed un pacchetto di medicazione è sicuramente buona norma.
Ma la normativa cosa dice in merito?

ESTINTORE
Il D.Lgs. 81/2008 afferma che il datore di lavoro nei LUOGHI DI LAVORO deve adottare idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.
Inoltre l’articolo 43 c.1 lettera e-bis) afferma che il datore di lavoro “garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al livello di rischio presenti sul LUOGO DI LAVORO”
Ma cosa si intende per “Luoghi di lavoro”? Gli automezzi aziendali sono considerati luoghi di lavoro?
La definizione di “luogo di lavoro” si trova all’ Articolo 62, che recita:
1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente Titolo NON si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
Quindi, a norma di legge, i mezzi di trasporto NON sono luoghi di lavoro.
Di conseguenza l’eventuale obbligo di estintore dovrebbe essere imposto da altre normative specifiche di settore (quali trasporto merci pericolose (ADR), trasporto passeggeri, ecc.)
PRIMO SOCCORSO
Il D.Lgs. 81/2008 afferma che il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato, prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
Le caratteristiche minime delle attrezzature di primo soccorso […] sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, che recita all’articolo 2:
Nelle aziende o unità produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun luogo di lavoro […]
Nelle aziende o unità produttive di gruppo C, il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature: a) pacchetto di medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro […]
5. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in LUOGHI ISOLATI, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il PACCHETTO DI MEDICAZIONE ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l’azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Su questo punto sorgono ulteriori dubbi: l’automezzo aziendale potrebbe essere infatti considerato un LUOGO ISOLATO.
CONCLUSIONI
Sicuramente la normativa non è esaustiva in materia e i dubbi rimangono.
Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 NON si può dire che l’estintore e il pacchetto di medicazione siano effettivamente OBBLIGATORI a bordo degli automezzi.
Resta inteso che, per restare a favore della sicurezza, sicuramente rimane opportuna la loro presenza.
Ovviamente gli estintori vanno periodicamente manutentati (ogni 6 mesi) e anche il pacchetto di medicazione deve essere regolarmente controllato in quanto dotato di prodotti soggetti a scadenza.
Inoltre, se l’autista o il guidatore è in possesso dell’estintore, è necessaria anche la formazione antincendio di conseguenza? Anche questa domanda non ha una risposta precisa.
IL CASO DI UNA NOSTRA AZIENDA

Nel corso di un recente CONTROLLO STRADALE è stato verificato, da un Carabiniere dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, che il furgone di una ditta di autotrasporti fosse sprovvisto sia di estintore che di pacchetto di medicazione.
A quel punto, la ditta è stata sanzionata ai sensi dei seguenti articoli:
- MANCANZA DI ESTINTORE: Art. 43, co. 1, lett. e-bis): arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 a 7.403,96 euro
- MANCANZA PACCHETTO DI MEDICAZIONE: Art. 45, co. 1: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.067,88 a 5.695,36 euro
Per completezza di informazione si rende noto che l’azienda ha provveduto a fare ricorso, tuttavia il caso è senza dubbio significativo.



