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Patente a punti nei cantieri edili: nuovo obbligo e normative

Il settore edile si trova di fronte a una nuova e importante novità: l’introduzione della patente a punti nei cantieri edili, ufficializzata con la conversione in legge del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19. Questo nuovo sistema, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2024, ha l’obiettivo di certificare l’idoneità delle imprese edili in termini di rispetto delle normative vigenti sulla sicurezza sul lavoro, sulla formazione dei dipendenti e sulla regolarità contributiva.

 
A cosa serve la patente a punti?

Serve ad attestare l’idoneità dell’impresa a livello contributivo e il rispetto della normativa vigente a livello  di sicurezza sul lavoro, formazione dei dipendenti, ecc.

 
Chi è tenuto ad avere la patente a punti?

Tutte le IMPRESE e tutti i LAVORATORI AUTONOMI che lavorano nei cantieri , con esclusione di:

  • coloro che effettuano mere forniture (consegna di materiali);
  • prestazioni di natura intellettuale;
  • le imprese in possesso della certificazione di qualificazione SOA (in classifica pari o superiore alla III) .
 
Chi rilascia la patente a punti?

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), esclusivamente tramite apposito portale. Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente in formato digitale sarà attivo dal 1° ottobre e si accederà solo attraverso SPID personale o CIE o delegando formalmente un soggetto autorizzato (consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).

Fino al 31 Ottobre 2024 sarà possibile, per chi non riesce ad accedere al portale e ad ottenere la patente a punti, operare nei cantieri inviando tramite PEC un’autodichiarazione (all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it) secondo il modello word allegato alla circolare e reperibile al seguente link: https://www.ispettorato.gov.it/files/2024/09/Autoceritifcazione-requisiti-Patente-versione-23-09-2024-ore-17.docx .  

Dal 1 Novembre 2024 l’autocertificazione non sarà più valida e tutti dovranno aver ottenuto la patente a punti tramite portale INL.

 

Quali requisiti bisogna rispettare per ottenere il rilascio della patente a punti da parte dell’INL?

Il datore di lavoro dovrà auto-dichiarare di possedere i requisiti, che sono i seguenti:

  1. CCIA 
iscrizione alla camera di commercio,  industria,  artigianato  e agricoltura; 
  1. CORSI DI FORMAZIONE
adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei  dirigenti,  dei  preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di  lavoro,  degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. 81/2008;
  1. DURC
possesso del documento  unico  di  regolarità  contributiva  in corso di validità;
  1. DVR
possesso del documento  di  valutazione  dei  rischi,  nei  casi previsti dalla normativa vigente;
  1. DURF
possesso della certificazione di  regolarità  fiscale,  di  cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente; 
  1. RSPP
avvenuta  designazione  del  responsabile   del   servizio   di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
 
Ogni quanto deve essere richiesta o rinnovata la patente a punti?

La patente non ha scadenza e quindi rimane sempre valida; resta fermo il fatto che la patente può essere sospesa, revocata o subire decurtazioni di punti nei casi previsti, come ad esempio, in caso di controllo, se dovessero risultare mancanti o scaduti alcuni dei requisiti che hanno scadenza (DURC, formazione, ecc.).  

 
Come funziona la patente a punti?

La patente ha un punteggio iniziale di 30 crediti.  Si può lavorare in cantiere solo se si hanno almeno 15 crediti. Le modalità per recuperare e guadagnare crediti devono ancora essere stabilite e deve essere pubblicato un altro decreto in merito. 

Le violazioni contestate che fanno perdere i crediti sono indicate nell’allegato I-bis , riportato nella tabella seguente

VIOLAZIONI CONTESTABILIPUNTI DECURTATI
Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi5
Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione
Omessi formazione e addestramento
Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile
Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza
Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto
Mancanza di protezioni verso il vuoto
Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi
Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto
Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28
Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche
Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
Omessa valutazione del rischio di annegamento
Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi,sterri sotterranei e gallerie
Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi
Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73
Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n.12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.􀯘73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro
Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro15 
Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto20 
Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto20 
Cosa può succedere se viene dichiarato il falso per ottenere impropriamente la patente a punti?

In caso di controllo successivo al rilascio e di accertata falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la patente è sospesa per 12 mesi. 

Cosa succede se non ho la patente a punti e sto lavorando in un cantiere?

In mancanza della patente a punti si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6000€, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici. 

Cosa succede se ho la patente con meno di 15 crediti e sto lavorando in un cantiere?

In caso di patente a punti con meno di 15 crediti si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6000€, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici. 

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