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Definizione, obblighi e responsabilità del preposto

Il preposto è un lavoratore dell’azienda con un ruolo di coordinamento di altri lavoratori come ad esempio il

capo cantiere,  capo officina, responsabile di produzione, ecc.

Definizione secondo l’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008:

«preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Gli obblighi del preposto si possono leggere nella loro interezza all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008 e li possiamo riassumere così:

  • sovrintende alle attività lavorative svolte dai lavoratori;
  • garantisce l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro (o dirigente);
  • controlla la corretta esecuzione delle direttive stesse da parte dei lavoratori.

Le ultime modifiche apportate dal legislatore (nel 2021) hanno come obiettivo quello di “responsabilizzare” ulteriormente la figura del preposto, necessaria per garantire la supervisione e il rispetto delle norme antinfortunistiche durante l’attività lavorativa.

Nei confronti del preposto possono gravare responsabilità sia civili che penali, in caso di violazioni degli obblighi previsti a suo carico (arresto fino a due mesi o ammenda fino a 1.708,61 euro).

Per il datore di Lavoro, la nomina del preposto è una facoltà o un obbligo?

È necessario porre attenzione alla terminologia utilizzata dal legislatore, che all’articolo 18 (Obblighi del datore di lavoro) ha previsto come obbligo per il datore di lavoro quello di “individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19.”:

individuare non significa necessariamente che in azienda deve essere presente un preposto, ma che se è presente un preposto, questo deve essere nominato.

Quindi ci possono essere delle organizzazioni aziendali in cui il preposto effettivamente non è presente, ad esempio nelle organizzazioni semplici, dove il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di sorveglianza o dove effettivamente non vi sia “personale che possa effettivamente adempiere alle funzioni e agli obblighi attribuiti al preposto”.

  • riferimento: Interpello n. 4/2024 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

Anche se deve essere considerata come extrema ratio, la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale. Questo unicamente laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando direttamente i relativi poteri gerarchico-funzionali.

  • riferimento: Interpello n. 5/2023 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali

In tutti gli altri casi, il preposto deve esserci e deve essere individuato. 

È obbligatorio nominare formalmente il preposto?

Sì, è obbligatorio per il datore di lavoro individuare formalmente il preposto.

Nei lavori in appalto presso clienti, cambia qualcosa?

L’articolo 26 (obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) afferma:

8-bis) Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Posso rifiutarmi dall’essere preposto?

È bene ricordare che il Decreto parla anche di “preposto di fatto”, ossia il preposto che, anche se sprovvisto di formale nomina, eserciti in concreto i poteri e le funzioni del “capo-squadra” e sia riconosciuto dai colleghi in quanto tale. La figura del preposto di fatto è chiaramente prevista dall’articolo 299 del D.Lgs. 81/2008.

In poche parole: preposto lo è, chi preposto lo fa.

Nell’ipotesi di violazione antinfortunistica o in caso di infortunio, il preposto di fatto non è esonerato da responsabilità, anche se privo di nomina e di formazione.

Se si viene individuati in quanto tali, e anche se lo si è “di fatto” (senza nomina e senza aver frequentato il corso di formazione), si applicano le responsabilità e conseguenti violazioni proprie del ruolo.

Rifiutarsi dal frequentare il corso per preposti, non evita le responsabilità insite del ruolo.

Il corso di formazione serve proprio a prendere atto e consapevolezza del proprio ruolo nonché delle strategie più efficaci per svolgerlo al meglio. Nell’ipotesi di violazione antinfortunistica o in caso di infortunio, il preposto di fatto non è esonerato da responsabilità, anche se privo di nomina e di formazione.

Il preposto deve ricevere un compenso economico per ricoprire tale ruolo? Se sì, a quanto ammonta?

Secondo l’articolo 19 “I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo”.  

Sulla base di questa affermazione, il riconoscimento economico del preposto può essere stabilito dal CCNL di settore. 

Può un lavoratore essere il preposto di sé stesso?

Non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni del preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

  • riferimento: Interpello n. 5/2023 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Corso di formazione per preposti: quanto dura e ogni quanto va aggiornato

L’attuale normativa vigente in materia che stabilisce la durata e le modalità del corso preposti è l’art.37 del D.Lgs. 81/2008 e l’Accordo stato-regioni 21 dicembre 2011, che prevede una formazione “base” di 8 ore e un “aggiornamento”  quinquennale con durata minima di 6 ore.

Le novità introdotte dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs.81/2008 (comma aggiunto con la Legge 215/2021 che prevede, con riferimento all’aggiornamento dei preposti, che le attività formative siano svolte in presenza e ripetute con cadenza almeno biennale) sono subordinate all’adozione del nuovo Accordo Stato-regioni (che doveva essere pubblicato entro Giugno 2022 ma di cui, ad oggi, non esiste alcuna pubblicazione)

  • riferimento: Interpello n. 6/2024 – Ministero del lavoro e delle politiche sociali

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