Il nuovo accordo sulla formazione sicurezza sul lavoro introduce importanti novità e obblighi formativi per garantire un ambiente lavorativo sicuro e conforme
La formazione dei lavoratori sulla sicurezza sul lavoro fino a ora è stata disciplinata, a seconda del tipo di corso, da più Accordi emanati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano. Inoltre, tali accordi non comprendevano alcuni tipi di corso, che quindi restavano esclusi e non disciplinati.
Questa situazione dovrebbe terminare con l’imminente entrata in vigore del nuovo “Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” che conterrà, al suo interno, la disciplina per tutti i tipi di corso previsti, tra cui:
- Formazione Generale e Specifica dei lavoratori
- Formazione per Dirigenti e Preposti
- Formazione per i Datori di Lavoro
- Formazione per l’abilitazione all’uso di attrezzature
- Formazione per ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Novità principali
L’accordo, per ogni tipo di corso, descrive chi possono essere i soggetti formatori, le modalità, la durata, gli aggiornamenti, ecc.
Si tratta di una norma piuttosto complessa e articolata, di cui si riportano di seguito solo alcune delle novità più eclatanti.
- Soggetti formatori: tutti i corsi di formazione potranno essere erogati solo dai soggetti formatori elencati nell’accordo stesso. Non saranno più validi corsi erogati da soggetti non abilitati.
- Corso preposti: è stato stabilito l’obbligo di aggiornamento ogni 2 anni (prima erano 5).
- Corso datori di lavoro: è stato stabilito l’obbligo per tutti i datori di lavoro di partecipare a uno specifico corso (a meno che non coprano il ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).
- Corsi attrezzature: è stata aggiunta tra le attrezzature che richiedono specifica abilitazione la gru a ponte (detta carroponte).
- Definizione delle modalità del corso: vengono definite le modalità di erogazione del corso in presenza, in videoconferenza e in e-learning e quali tipi di corso possono essere svolti in queste modalità.
- Aggiornamenti: vengono definiti gli obblighi relativi agli aggiornamenti dei corsi nonché come vengono riconosciuti i corsi pregressi. Attenzione che in alcuni casi ci sarà solo un anno di tempo per adeguarsi al nuovo Accordo.
L’esperienza di Studio Spoladori
Lo Studio Spoladori da più di 25 anni si occupa della formazione dei lavoratori per la sicurezza sul lavoro e si sta attrezzando per affrontare anche questa importante sfida e poter essere ancora una volta punto di riferimento per i propri clienti.