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Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) – DVR E FORMAZIONE SICUREZZA SUL LAVORO: LE NOVITÀ

La riforma dello sport, frutto di vari decreti legislativi tra cui spicca il D.Lgs 36/2021, ha riconosciuto l’esistenza del lavoro sportivo, definendone in maniera molto precisa i confini e le caratteristiche. Dal momento che, finalmente, possiamo parlare di lavoro quando si opera nello sport, si aprono nuove attenzioni e obblighi in capo a tutti gli operatori del settore: primo tra tutti, la sicurezza obbligatoria dei lavoratori. 

Sostanzialmente cambiano gli obblighi per ASD in tema di sicurezza per i collaboratori. Con la pubblicazione di un apposito decreto nel 2023, infatti, si è stabilito che le ASD e i propri lavoratori sportivi devono sottostare al decreto legislativo 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza), pilastro fondamentale per la tutela dei lavoratori in ogni settore e da cui le ASD erano prima “escluse”. 

Ma cosa comporta a livello pratico per le ASD? 

TUTTE LE ASD RIENTRANO NEL TESTO UNICO 81/2008?

NO, solo le ASD con “lavoratori sportivi”, così come definiti dalla normativa “l’atleta, l’allenatore, l’istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara e ogni altro tesserato che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercitano l’attività sportiva verso un corrispettivo nei termini indicati dall’articolo 25 del D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36.”

Non sono invece lavoratori sportivi coloro che forniscono prestazioni nell’ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell’ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali (es. FISIOTERAPISTA).

CHE OBBLIGHI HA LA ASD NEI CONFRONTI DEI SUOI “LAVORATORI SPORTIVI”?

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori di qualsiasi azienda devono essere soggetti a:

  • Corsi di formazione specifici riguardanti l’attività svolta 
  • Idoneità medica qualora prevista dal D.Lgs. 81/2008. 

Per i lavoratori sportivi il discorso è analogo ma con alcune sfaccettature. 

Per quanto riguarda i corsi di formazione, sono tenuti a frequentarli (con obbligo di legge) i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente superiori a 5.000 euro. 

I lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente inferiori a 5.000 euro hanno invece facoltà di parteciparvi e non sono quindi obbligati ad avere l’attestato di partecipazione. 

Lo stesso discorso e analoga distinzione si ha anche per l’idoneità sanitaria rilasciata dal Medico del Lavoro. È obbligatoria (nei casi previsti dal D.Lgs. 81/2008) solamente per i lavoratori sportivi che ricevono compensi annualmente superiori a 5.000 euro. 

QUANDO È OBBLIGATORIA LA SORVEGLIANZA SANITARIA?

La sorveglianza sanitaria da parte del medico competente aziendale è eseguita non per i rischi dovuti all’attività sportiva in sé (dato che questi ultimi sono demandati al controllo del Medico specialista in Medicina dello Sport con relativa idoneità rilasciata in seguito a visita medico sportiva) bensì per altre situazioni per le quali la valutazione dei rischi aziendali abbia fatto emergere la necessità dell’idoneità rilasciata dal medico del lavoro: ad esempio se viene utilizzato un videoterminale (es. computer) per più di 20 ore/settimana, se il rumore giornaliero supera gli 80 dB, se vi è movimentazione manuale dei carichi con un indice complessivo > 1, ecc. 

La valutazione dei rischi è a carico del datore di lavoro, che può avvalersi di consulenti esterni per eseguire una corretta valutazione di tutti i rischi.

QUANDO È OBBLIGATORIO IL DVR (DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI)?

Il DVR è un documento a carico di qualsiasi datore di lavoro che abbia alle sue dipendenze almeno un lavoratore, anche sportivo. Quindi basta che all’interno della ASD vi sia un lavoratore sportivo per far scattare l’obbligo di valutazione dei rischi. 

L’obbligo di valutare i rischi scatta anche se il lavoratore sportivo percepisce un corrispettivo inferiore ai 5000 euro annui. 

RSPP, ADDETTI ALLE EMERGENZE PRIMO SOCCORSO E ANTINCENDIO, RLS, PREPOSTI… FACCIAMO CHIAREZZA

Qualsiasi società con dipendenti, oltre alla valutazione dei rischi, è tenuta a individuare (e a formare) specifiche figure legate alla sicurezza sul lavoro:

  • RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; il RSPP può coincidere con il datore di lavoro oppure il datore di lavoro può designare un RSPP esterno. Insieme alla valutazione dei rischi, la designazione del RSPP è tra i compiti più importanti (e indelegabili) del datore di lavoro.
  • ADDETTI ALLE EMERGENZE: il datore di lavoro deve designare i lavoratori addetti alla gestione delle emergenze, sia primo soccorso che antincendio. 
  • MEDICO COMPETENTE: il datore di lavoro deve nominare un Medico Competente, nei casi previsti dalla normativa. 
  • PREPOSTO: il datore di lavoro deve individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19 del D.Lgs. 81/2008.

 

Lo Studio Spoladori è attrezzato per garantire la consulenza alle ASD. Può anche fornire, con un costo minimo, un modello di DVR che poi l’azienda potrà personalizzare secondo le sue necessità.

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