
Negli ultimi mesi sono aumentate le ispezioni da parte dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) nel settore Ristorazione, con focus in particolare su DVR, piano di emergenza, planimetrie di evacuazione, formazione lavoratori, contratti di lavoro applicati e lavoro nero.
La normativa e gli obblighi sulla sicurezza sul lavoro sono un aspetto fondamentale per tutti gli esercizi commerciali, compresi ristoranti, bar e gli altri locali simili, con e senza cucina.
La normativa di riferimento è sempre la stessa: il D.Lgs. 81/2008, anche chiamato Testo Unico sulla sicurezza e salute sul lavoro (T.U.). Ma quando si applica il decreto in questione?
Quali sono gli obblighi documentali e formativi in capo al datore di lavoro?
La prima discriminante è la presenza o meno di lavoratori.
Se è presente anche un solo lavoratore (o un socio lavoratore!), scattano gli obblighi di:
- redazione DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
- designazione RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, che può coincidere anche con il Datore di Lavoro stesso, previo specifico corso di formazione)
- nomina addetti Primo soccorso e Antincendio
- corsi di formazione sicurezza sul lavoro
- nomina del Medico del Lavoro (da valutare di caso in caso)
Il decreto con il termine “LAVORATORE” intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso […]
Il decreto parla chiaro: sono considerati lavoratori i soci, i lavoratori a chiamata, i lavoratori minori, i lavoratori stagionali, pagati in voucher, ecc.
Gli unici considerabili un’eccezione alla regola sono i collaboratori familiari, che rientrano nella definizione di cui all’Art. 21 del T.U. e hanno una disciplina “speciale”.
- Quando è obbligatorio il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi è obbligo indelegabile in capo al datore di lavoro che scatta in presenza anche di un solo lavoratore. È un documento che comprende la valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro e correlati all’attività svolta: il legislatore ha pensato a questo strumento a tutela dei lavoratori.
Il DVR deve essere redatto dal Datore di Lavoro, che per farlo può avvalersi di un consulente con conoscenze specifiche per la sua stesura.
In caso di mancata elaborazione del DVR, si incorre in una sanzione da 2.847,69 € a 5.695,36 €.
La mancanza del DVR è, inoltre, una fattispecie di reato che comporta la sospensione dell’attività ai sensi dell’Art.14 con una sanzione immediata di 2500 €.
- Chi è e quando è obbligatorio il RSPP?
Come il DVR, anche la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è uno degli obblighi indelegabili in capo al datore di lavoro. Il RSPP può coincidere con il Datore di Lavoro stesso, previa partecipazione al corso di formazione specifico RSPP per Datori di Lavoro.
Può essere anche nominato un RSPP esterno, che però deve essere in possesso di determinati requisiti.
Il RSPP ha come compiti principali l’individuazione dei fattori di rischio e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori.
La mancata designazione del RSPP può portare ad arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 € a 9.112,57 €. Inoltre, la mancata designazione del RSPP è una fattispecie di reato che comporta la sospensione dell’attività ai sensi dell’Art. 14 con una sanzione immediata di 3000 €.
- Ci sono altri obblighi in capo al datore di lavoro con lavoratori?
Sì, e sono indicati all’articolo 18 del Decreto 81.
Tra i più significativi troviamo: nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (nei casi previsti), designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione e di primo soccorso, fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37.
- Quando è obbligatorio nominare il Medico Competente?
Il Medico del Lavoro viene nominato per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria (visite mediche lavorative) nei casi previsti dal presente decreto legislativo (es. in presenza di particolari rischi o la cui entità sia tale da rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria) e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi.
- I corsi di formazione sono obbligatori per tutti i lavoratori?
Sì, almeno la formazione generale e specifica sui rischi presenti in azienda.
La durata del corso varia in base al codice Ateco aziendale. Solitamente per il settore ristorazione la formazione prevede una parte generale e una parte specifica rischio basso. Il corso può essere effettuato anche online.
La sanzione prevista in caso di inottemperanza è quella di arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.708,61 € a 7.403,96 €.
La mancanza della formazione ai lavoratori è una fattispecie di reato che comporta, inoltre, la sospensione dell’attività ai sensi dell’Art. 14 con una sanzione immediata di 300 € a persona. La sanzione viene raddoppiata in caso i lavoratori non formati siano più di 5, triplicata in caso siano più di 10.
Ci riserviamo di dire che è difficile riassumere in poche righe le sfumature esistenti tra informazione, formazione e addestramento, restiamo sempre a disposizione per una consulenza in merito.
Piano di emergenza e planimetrie di evacuazione: quando sono obbligatori?
Il piano di emergenza è un documento che definisce le procedure e le azioni da
intraprendere qualora si verifichino situazioni di emergenza all’interno di un’azienda ed è OBBLIGATORIO nei luoghi di lavoro:
- ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151 (attività soggette a controllo periodico da parte dei Vigili del Fuoco).
La mancanza del Piano di emergenza è una fattispecie di reato che comporta la sospensione dell’attività ai sensi dell’Art.14 con una sanzione immediata di 2.500 €.
Il piano di emergenza deve avere determinati requisiti, per esempio deve contenere: le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti, le procedure da svolgere in caso di pericolo grave e immediato (es. incendio, terremoto, alluvione, …) ecc.
Il decreto afferma anche che “Il piano di emergenza deve includere anche una o più PLANIMETRIE nelle quali sono riportati almeno”:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
- l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione (estintori, idranti, coperte antifiamma, ecc. che, ricordiamo, devono essere sempre presenti e idonei, per tipologia e per numero, all’attività svolta);
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo (se presenti);
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico (se presenti);
- l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso (cassetta di primo soccorso);
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
Il nostro Studio vi offre la possibilità di una consulenza gratuita in merito a quanto sopra esposto.
Se hai un minimo dubbio, non esitare a contattarci!



